Statuto Comunale

 

Cenni Storici

 

Nascosto tra i rilievi di Monte  Maggiore, protetto da una costellazione  di rilievi collinari e montani, Pontelatone è separato dalla piana del Basso Volturno, dalla dorsale del Monte Raggeto (dominato dal Monastero di Maria SS. di Gerusalemme, costruito sui  ruderi di una Chiesa romanica dai Padri Servi di Maria agli inizi  del XVI secolo), con i rilievi di Monte Castellone la Colla - (olim  avamposto sannitico) Ragazzano e Monte Pozzillo, estese  propaggini sud occidentale del Monte Maggiore che costituiscono  la cosidetta “catena dei Monti Gallicola”.

In direzione nord - occidentale la conca di Pontelatone è chiusa dalla catena del Monte Serrone, ricca di vegetazione boschiva, mentre a settentrione insiste lo sbarramento di Monte Friento, attorno al quale sono distribuiti i borghi di Casalicchio, Savignano e Treglia. Ad Oriente insistono la collinetta di Monte Fallano e Monte Nizzola  ( olim avamposto sannitico).

Sorto intorno al X secolo, in seguito alle incursioni saraceniche, che provocarono tra l’altro la  distruzione dei villaggi di S. Maria a Pietro, Iovinella e Centura, Pontelatone fu con il suo territorio  sobborgo dell’antica Trebula Balineense, città della Repubblica Campana.

Sorto, dunque, come  centro fortificato, di cui restano tuttora orme visive della cinta muraria e di un poderoso mastio cilindrico, Pontelatone fu feudo posseduto dalla famiglia “ Montefuscolo dal 1189 al 1262, anno in cui fu incoronato da Re Carlo D’Angiò alla città di Capua dopo la vittoria di Tagliacozzo.  Sotto Re Carlo II D’Angiò fu feudo della famiglia Rogosia di Dragoni. Dal 1301 passò a Tommaso Marzano, grande ammiraglio del regno, il quale nel 1321, per fronteggiare gli imminenti attacchi degli Aragonesi, riprese e fortificò il Castello, tanto da farlo divenire un vero e proprio baluardo.

Nel 1462 fu assediato da Re Ferrante D’Aragona, per aver Marco Della Ratta, signore di Pontelatone, aderito insieme al cugino Marino Marzano alla rivolta dei Baroni.

Resistette Pontelatone, grazie soprattutto ai suoi profondi valloni e alle alte rupi, tanto che Re Ferrante dovette abbandonare l’impresa e concentrare le sue truppe a Capua.

Sconfitto, successivamente, Marino Marzano, il Re Aragonese  affidò Pontelatone a Diomede Carafa.

Sotto questo Conte, Pontelatone conobbe i fasti dell’architettura catalana d’influenza gotica o,  come sostiene il Rosi, di “pura fattura rinascimentale napoletana”. Fu sede notarile della Baronia di  Formicola e centro direzionale, grazie soprattutto per la presenza del Principe che abitava nel suo palazzo di fronte alla torre cilindrica. Divenuto Marchesato nel 1612, Pontelatone mantenne questo fregio fino al 1806, anno in cui, dichiarata decaduta la feudalità da Giuseppe Bonaparte, entrò a far Parte dei Comuni del Regno.

 

 

 

TITOLO   I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

 

 

Art.  1 -  Comune di Pontelatone

 

1.    Il Comune di Pontelatone è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2.    Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

 

Art.  2 - Territorio - Gonfalone - Stemma

 

1.    I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono l’ambito territoriale sul quale il Comune esercita i suoi poteri.

2.    Capoluogo e sede degli Organi comunali sono situati a Pontelatone.

3.    Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del   Consiglio Comunale.

4.    Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in  uso dello stemma ad Enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

 

 Art.  3 - Finalità

 

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo   sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini,   singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

 

Art.  4 - Tutela della Salute

 

1.    Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua  idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2.    Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento  agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

 

Art.  5 - Tutela del Patrimonio Naturale, Storico e Artistico

 

1.    Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la  difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e  delle acque.

2.    Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della  collettività.

 

Art.  6 - Promozione dei Beni Culturali, dello Sport e del Tempo Libero

 

1.      Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di  lingua, di costume e di tradizioni locali. 

2.      Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. 

3.      Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.

3.    I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento di   cui all’art. 55, comma 3 del presente Statuto che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti,  Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per   particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

4.    Il Comune riconosce all’Associazione Pro - Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione turistica e assicura alla stessa il massimo sostegno anche mediante concessione in uso di locali di proprietà comunale o da questi tenuti in fitto.

 

Art.  7 - Assetto ed Utilizzazione del Territorio

 

1.    Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato   sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici   e commerciali.

2.    Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto  all’abitazione.

3.    Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità programmate dal Consiglio comunale.

4.    Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di modalità   della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5.    Il Sindaco, avvalendosi delle strutture comunali, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.  

 

Art.  8 - Sviluppo Economico

 

1.    Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato  distribuito, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al   consumatore.

2.    Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative adatte a stimolare l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3.    Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4.    Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

  

Art.  9 - Programmazione Economico-Sociale e Territoriale

 

1.    In conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 Giugno 1990, n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.    Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e   della Regione,  il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati,  delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

 

Art.  10 - Partecipazione, Decentramento, Cooperazione

 

1.    Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della   Costituzione ed dell’art. 6 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

2.    Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni   e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei,  organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli   organi di comunicazione di massa.

3.    Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di    cooperazione con gli altri Comuni e con la Provincia.

              

 Art.  11 - Servizi Pubblici  

Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:  

  1. la Costituzione di aziende municipalizzate;  

  2. la partecipazione a consorzi od a società per azioni   a prevalente  capitale pubblico;  

  3. la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni,  interessati alla gestione del Servizio;  

  4. la concessione a terzi;   

  5. apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non aventi  rilevanza imprenditoriale;

  

Art.  12 - Organi del Comune

 

1.    Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.    Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3.    Il Sindaco è Responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4.    La Giunta collabora con il Sindaco nella Gestione Amministrativa del Comune e svolge attività    propositive e di impulso nei confronti del Consiglio

 

 

TITOLO   II -  L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

CAPO  I  -  I  CONSIGLIERI COMUNALI

 

Art.  13 - Il Consigliere Comunale

 

1.    Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato.

2.    L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3.    Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai   Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti   connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o  amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

4.    Nel caso in cui, tuttavia, il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l’interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l’assistenza    fornita ai sensi del precedente comma.

 

Art.  14 - Doveri del Consigliere

 

1.    I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di  partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2.    I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3.    La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, decorso il termine di venti giorni dalla   notificazione all’interessato della proposta di decadenza.

4.    Decade dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata con Deliberazione del Consiglio   Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con  comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.90. n. 241 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina, e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto, delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.  

 

Art.  15 - Poteri del Consigliere

 

1.    Il Consigliere esercita il diritto d’iniziativa per tutti gli atti deliberativi di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2.    Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le   notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3.    Le forme ed i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4.    E’ tenuto al segreto d’Ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5.    Per il computo dei “quorum” previsti dall’art. 17, comma 38 della legge 127/97, si fa  riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

 

Art.  16 - Dimissioni, Surrogazioni e Supplenza del Consigliere Comunale  

 

1.    Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono disciplinate dall’art. 31, comma 2  bis della legge 142/90 quale aggiunto all'art. 7 della legge 415/93.

2.    Abrogato.

3.    Nel Consiglio Comunale, il seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante è attribuito al  candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

Art.  17 - Consigliere Anziano

 

1.      E’ Consigliere anziano, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti con esclusione    del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

 

Art.  18 - Gruppi Consiliari

 

1.    I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.

2.    Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3.    Ogni Consigliere all’atto della convalida, comunica al Segretario Comunale il proprio  Domicilio  eletto nell’ambito del Comune, al fine della comunicazione-notifica di tutti gli  atti connessi alla  sua funzione. Finché non vengono costituiti i gruppi con la consequenziale  designazione dei  capigruppo, sono considerati capigruppo quei consiglieri comunali  non facenti parte della Giunta che per ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

 

 

 

 

 

CAPO  II

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art.  19 - Il Consiglio Comunale - Poteri

 

1.    Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2.    Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3.    L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. Il Consiglio ha  competenza agli atti indicati nell’art. 32 della legge 8.6.90 n. 142.

   

Art.  20 -  Il Presidente del Consiglio Comunale

 

1.      Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che determina l'ordine del   giorno con le proposte del sindaco e dei Consiglieri.

2.      Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra i  consiglieri comunali il Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati.

3.      Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma 2, nelle Successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4.      Il Sindaco non può essere eletto Presidente.

5.      La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente.

6.      In caso di dimissioni o morte del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato dal Consigliere anziano, entro 10 (dieci) giorni per l'elezione del Presidente.

7.           In caso di assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

 

 Art. 21 -  Prima Adunanza  

1.      Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2.      La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano.

3.      La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui  cause ostative si discute.

4.      Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

 

Art.  22  - Convocazione del Consiglio Comunale

 1.    Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente che determina l’ordine del  giorno e ne presiede i lavori.

2.    Esso si riunisce sempre in sessione ordinaria per l'esame e la deliberazione del Bilancio Preventivo, nonché, per l'esame e l'approvazione del Conto Consuntivo.

3.    Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazioni del Sindaco, per richiesta  di un quinto dei Consiglieri assegnati  al Comune e a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

4.    In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preventivo di almeno ventiquattrore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

5.    Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

6.    In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data dell'Elezione e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

 

  Art. 23 - Consegna dell'avviso di Convocazione

 

1.      L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza  e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie; 

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si  tratti di sessioni straordinarie; 

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2.         Ai fini della notifica il consigliere comunale, appena eletto, dovrà individuare un proprio domicilio nel territorio comunale.

 

 Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute

 

1.      Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2.      Nella seduta di prima  convocazione è sufficiente per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno sei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco; la seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, cioè quattro, escluso il Sindaco.

3.      Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese  nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione ove non ne sia stato dato avviso nei  modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

     

Art.   25 - Numero Legale per la validità delle Deliberazioni

 

1.    Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2.    Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a)      coloro che si astengono;

b)      coloro che escono dalla sala prima della votazione

3.    Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza  assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

 

 

Art.  26 - Pubblicità delle Sedute

 

1.    Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche

2.    Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

 

 

Art.  27 - Delle Votazioni

 

1.    Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2.    Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

 

 

Art.  28 - Commissioni Consiliari

 

1.    Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni Tecniche, di studio, propositive, di controllo e garanzia secondo le opportunità dell’iter amministrativo può ritenere utili e necessari.

2.    Le commissioni propositive, di controllo e garanzia sono elette nel seno del Consiglio medesimo con criterio proporzionale. Quelle tecniche sono elette dal Consiglio su segnalazione dei capigruppo e con criterio proporzionale fra i cittadini comunali esperti in materia. Il Regolamento ed il disciplinare di incarico ne determina i poteri, l’organizzazione, i tempi ed i modi dei lavori.

3.    I Consiglieri comunali ed i componenti delle commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché  dalle aziende e dagli enti dipendenti e sovvenzionati, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono  tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed in quelli in cui, a parere del Presidente, l’iter dei lavori può ritenersi riservato e non definito.

4.    Ogni commissione si elegge un proprio Presidente con la maggioranza dei voti dei componenti assegnati. Con lo stesso procedimento può eleggere un Vice-Presidente.

5.    Il Presidente delle commissioni di controllo e garanzia viene eletto con voto limitato ai soli rappresentanti delle opposizioni.

 

 

Art. 29 - Commissioni di Inchiesta

 

1.    Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del Comune.

2.    La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione dalla Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

   

Art.  30 - Regolamento  interno  

1.    Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del  presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2.    La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

 

 

Capo   III - La Giunta Comunale

Art. 31  -  Attribuzioni  

1.    La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.    La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, assegnate dalle leggi o dal presente Statuto, al Sindaco, al Segretario Comunale. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.

3.    Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti relativi alle attribuzioni loro affidate dal Sindaco.

 

Art.  32 – Composizione

 

1.    La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori

2.    Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, scelti anche fra i cittadini estranei al Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Della nomina il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa.

3.    Chi ha ricoperto, in due mandati consecutivi, la carica di Assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente, nominato Assessore.

4.    Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5.    In caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

 

 

Art.  33 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta

 

1.    Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a.      Morte

b.      Dimissioni

c.      Revoca 

d.      Decadenza

2)      Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale ne fa motivata comunicazione al Consiglio.

3)      Gli Assessori singoli decadono dalla carica per determinazione del Sindaco o per sopraggiunta incompatibilità, nei casi previsti dalla    legge.

4)      Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’Ufficio per altra causa provvede il Sindaco   dandone comunicazione al Consiglio.

 

 

Art.  34 - Mozione di sfiducia

 

1.    Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.    Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia votata deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

Art.  35 - Adunanze e Deliberazioni

 

1.    La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2.    La Giunta delibera con l’intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

3.    Alle sedute della Giunta può partecipare il Revisore dei Conti, senza diritto al voto, su richiesta del Sindaco.     

4.    Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

 

 

CAPO   IV

Art.  36 - Il Sindaco

 

1.    Il Sindaco è l’Organo Responsabile dell’Amministrazione del Comune.

2.    Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

3.    Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni, quale Organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse.

 

  Art.  37 - Attribuzioni

 

Il Sindaco:

 

1.       Ha la rappresentanza generale dell’Ente;

2.       Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

3.       Impartisce al Segretario Comunale direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti  gli Uffici e Servizi;

4.       Ha facoltà di delega;

5.       Attribuisce la qualifica di messo notificatore;

6.       Nomina, con proprio provvedimento, un Responsabile per aree di attività e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;

7.       Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

8.       Convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno dell’adunanza.

9.       Ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e a Consiglieri Comunali nelle materie previste dall’art. 38 comma 6 della legge n. 142/90.

10.   Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

11.   Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale.

12.   Promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 27 legge 8.6.90 n. 142.

13.   Coordina, nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di  apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di  armonizzare le esplicazioni dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

14.   Risponde direttamente o mediante gli assessori, entro il termine previsto dal Regolamento sulle adunanze del Consiglio Comunale, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di Sindacato Ispettivo presentata dai consiglieri.

15.   Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei  casi previsti dalla legge.

   

Art.  38 - Linee programmatiche

 

1.      Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Municipale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dette linee programmatiche sono depositate dal Sindaco nella Segreteria comunale e dell’avvenuto deposito viene data comunicazione ai Consiglieri con avviso da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare.

2.      Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti entro il 5° giorno successivo alla data dell’avviso di avvenuto deposito. Ove coincida con giorno festivo, la scadenza è fissata al 1° giorno successivo non festivo. Qualora detti emendamenti comportino una maggiore spesa o una minore entrata dovranno prevedere la relativa copertura finanziaria.

3.      Con cadenza, almeno annuale, entro il trenta settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ data facoltà al Consiglio Comunale di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

 

Art.  39 - Delega funzioni nelle frazioni

 

1.    Poiché il Comune di Pontelatone non può, a termine di legge, attuare il decentramento comunale in rapporto al numero degli abitanti, il Sindaco può delegare un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nelle frazioni.

 

 
Art. 40 – Vice-Sindaco

 

1.      E’ Vice-Sindaco l’Assessore designato a tale funzione dal Sindaco.

2.      Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis, della legge 19 Marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 Gennaio 1992, n. 16.

 

 

TITOLO   III

 

Art. 41 - Convenzioni

 

1.    Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e la Provincia possono stipulare tra loro convenzioni.

2.    Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci ordini e garanzie.

3.    Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un’opera, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra Comune e Provincia, previa sottoscrizione di un disciplinare tipo.

 

 

Art.  42  -  Accordi di Programma

 

1.       L’accordo di programma è basilare e funzionale per opere che superano la dimensione e la capacità economica del Comune.

2.       Per la definizione e l’attuazione di opere o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in  relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento.

3.       L’accordo può prevedere, altresì, provvedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei   soggetti partecipanti, con addebito delle somme dovute sui bilanci dei soggetti inadempienti.

4.       Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto alla competenza primaria, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5.       Ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni a pena di decadenza.

 

 

TITOLO  IV

 

CAPO  I

 

Art. 43 - Partecipazione Popolare

1.      Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.      Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee dei cittadini, cioè riunioni pubbliche, per dibattere programmi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni di pubblico interesse.

3.      Le assemblee possono essere convocate anche a seguito di richiesta di cittadini in numero non inferiore a 30, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell’Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

4.      La richiesta deve essere sottoscritta da almeno trenta cittadini. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.

 

Art. 44  - L’iniziativa e le proposte popolari

 

1.    I cittadini, aventi residenza anagrafica nel Comune possono:

a) rivolgere istanze o petizioni relativamente a problemi di esclusiva rilevanza comunale;

b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti  alle seguenti materie: revisione dello Statuto, Bilancio e tributi, designazioni e nomine, attività amministrative vincolate da leggi statali o  regionali.

2.    Alle istanze o petizioni risponde il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione e nel caso le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le  stesse possono essere riproposte con la medesima forma e contenuto alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale che provvederà a  deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.

3.    Nessuna istanza o petizione potrà essere proposta al Consiglio o alla Giunta che non sia stata presentata prima al Sindaco.

4.    Le proposte di deliberazioni di cui alla precedente lettera b) del comma 1, dovranno essere presentate al Sindaco per un primo esame sommario, il Sindaco le sottopone nella prima seduta utile, alla Giunta Comunale, la quale potrà:

a) deliberare in merito se rientra nella sua competenza;

b) decidere di sottoporre la proposta al Consiglio nella prima seduta utile per   l’assunzione dei provvedimenti definitivi;

c) decidere di non sottoporre la proposta al Consiglio, evidenziandone l’inattuabilità o la  manifesta infondatezza.

5.    Nell’un caso o nell’altro il Sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti entro venti giorni dall’assunzione del provvedimento.

6.    Nel caso di risposta di cui alla lettera c) del precedente comma 4, i cittadini proponenti, ritenendosi insoddisfatti, potranno ripresentare direttamente al Consiglio Comunale la proposta, redatta nei medesimi termini e contenuti. La proposta verrà sottoposta al Consiglio nella prima seduta utile.

7.    Le istanze di cui alla lettera a) del precedente comma 1, possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte di cui alla  successiva lettera b) devono essere presentate con indicazione di un rappresentante, da non meno di 30 cittadini. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d’inammissibilità. E’ sufficiente l’autenticazione della firma di un solo presentatore, il quale dichiari, ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.968 n. 15 l’autenticità delle altre firme.  

 

Art.  45 - Il Referendum Consultivo

 

1.    E’ previsto il Referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune, nonché, dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2.    Sono escluse dal Referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3.    Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4.    La proposta di Referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione del Comitato del Referendum stesso la discute in Giunta e poi l’affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 15 giorni successivi.

5.    Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell’oggetto e delle firme autenticate  quale condizione di ammissibilità.

6.    Il Consiglio Comunale delibera indizione del Referendum nei 20 giorni successivi.

7.    Il Referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera che lo prevede.

8.    Per le procedure di voto si eseguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9.    All’onere finanziario per le spese comportate dal Referendum, l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

10.Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del Referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a Referendum.

 

 

CAPO II  - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

Art.  46 -  Pubblicità degli  Atti

 

1.    Tutti gli atti del Comune e degli Enti locali ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad accezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco e del Presidente degli Enti e Aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti.

2.    Presso apposito Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti Comunali.

 

 

Art.  47 - Diritto di Accesso

 

1.    Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2.    Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.  

 

TITOLO   V  - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

 

CAPO I

 

Art.  48 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione

 

1.    L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata  ai responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2.    I Responsabili dei Servizi ed il Segretario Comunale che li costituisce, con motivato provvedimento, agiscono attraverso proprie determinazioni.

3.    Nell’affidamento di compiti e mansioni, nell’accesso ai posti di lavoro, nella progressione in carriera, ove prevista, il Comune di Pontelatone assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto della legge 10.4.91 art.125.

 

 

 

Art.  49 - Responsabili dei Servizi

 

1.    I termini “Responsabili dei servizi” sono riferiti, nel presente regolamento, alle figure preposte alla direzione delle articolazioni di maggiore rilevanza nelle quali è organizzata la struttura comunale.

2.    I Responsabili dei servizi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo, altresì, della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

3.    Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e limitatamente ai Settori loro affidati, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino ad altri organi; ed in particolare:

a) La presidenza delle commissioni delle gare di appalto;

b) La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) La stipulazione dei contratti;

d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, con la sola eccezione degli atti riservati agli organi di governo dell’Ente da disposizioni legislative o regolamentari;

e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;

f)  I provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri   predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) I provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i)  L’espressione dei pareri, sulle proposte di deliberazione, di cui all’articolo 53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

j)  L’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;

k)  La responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta, comunque, in capo al Responsabile del servizio la competenza all’emanazione del provvedimento finale;

l)   La responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

m)  Gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.

4.    Il Responsabile del Servizio Finanziario, in particolare, esercita tutte le funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria del Comune che disposizioni legislative o regolamentari gli pongono a carico, usando anche locuzioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere, ragioniere capo, responsabile di ragioneria, contabile o altre corrispondenti),  secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

5.    Ai singoli Responsabili dei servizi sono attribuiti tutti o parte dei compiti suindicati. Alcuni di tali compiti possono, altresì, essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al Segretario comunale. Agli uni e all’altro può essere corrisposta, con atto di G.M. una indennità determinata secondo la disponibilità di Bilancio.

6.    Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’Amministrazione.

7.    Tutti i provvedimenti adottati dai Responsabili dei servizi sono comunicati al Sindaco.

 

Art.  50  - Conferimento, durata e revoca dell’incarico di Responsabile

 

1.    I Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, sentito il Direttore generale e previa deliberazione di Giunta, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione.

2.    L’affidamento dell’incarico tiene conto dell’effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere dal requisito dell’inquadramento nella qualifica apicale e da precedenti analoghi incarichi.

3.    Il provvedimento di nomina deve anche indicare l’incaricato per la sostituzione del Responsabile del Servizio, in caso di assenza o impedimento temporanei.

4.    L’incarico di responsabile è conferito a tempo determinato, di durata, comunque, non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.

5.    L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

6.    L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:

a)  per inosservanza delle direttive del Sindaco;

b)  per inosservanza delle direttive dell’Assessore di riferimento;

c)  per inosservanza delle direttive del Segretario Comunale/Direttore generale.

d)  in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel paino delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;

e)  per responsabilità grave o reiterata.

f)   negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

7.    L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intenda diversamente articolare i servizi.

 

Art.  51 - Segretario Comunale

 

1.    Il Segretario Comunale, Funzionario pubblico, dipendente dall’apposita Agenzia prevista dall’art. 17 della legge n. 127/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. 

2.    Oltre all’attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi politici del Comune, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:

a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b)  sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’Ente, ne cura la  pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;

c)  roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d)  emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;

e)  esprime parere, su richiesta degli Organi politici, in merito alla conformità dell’azione    amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

f)   sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l’attività qualora non sia stato nominato il Direttore generale;

g)   può presiedere le commissioni delle gare d’appalto, in mancanza o sostituzione dei responsabili dei servizi;

h)   presiede le commissioni di concorso e di selezione del personale intersettoriale;

i)    adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i responsabili dei servizi, in caso di assenza, impedimento, inadempimento previa diffida;

j)    convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili dei Servizi, qualora non sia stato nominato il Direttore generale;

k)    definisce, sentita la Conferenza dei Responsabili dei servizi, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;

l)     può presiedere il Nucleo di valutazione o il Servizio di Controllo interno;

m)   può segnalare, anche su propria iniziativa, ai Responsabili interessati, ed al Sindaco, eventuali profili di illegittimità o di contrasto con gli obiettivi fissati dagli o Organi di Governo dell’Ente presenti in atti dell’Amministrazione, con invito a provvedere;

n)    è responsabile del procedimento disciplinare, secondo le modalità indicate dal relativo Regolamento;

o)    esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da Regolamenti o conferiti dal Sindaco.

3.    Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale. Compete alla Giunta, in tal caso, determinare la misura del compenso aggiuntivo spettante per l’esercizio di tali funzioni.

4.    Il Comune può stipulare polizze assicurative, a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario