Aspetti normativi sulla tutela del patrimonio artistico-architettonico

Porgo il saluto del Soprintendente arch. Gian Marco Jacobitti, unito al plauso agli organizzatori di questa manifestazione, in cui, insieme alla promozione dei prodotti agricoli di questa terra, viene posto al centro dell'attenzione il centro urbano di Pontelatone con la sua storia, scritta in questi monumenti, primo stadio per una tutela "attiva".
La tutela viene ad assumere rilevanza per la prima volta nello Stato Pontificio, che emana una serie di decreti bolle pontificie dal '600 in poi. È con il decreto Pacca (1820), dal nome del cardinale che lo emana, che nello Stato Pontificio, per la prima volta, si dà una definizione piuttosto coerente e compiuta al valore e alla funzione di tutela. L'esempio viene seguito dal Regno delle Due Sicilie (1882) e poi dagli altri Stati, ultimo lo Stato del Piemonte. È interessante notare che questi provvedimenti antepongono 1'interesse pubblico a quello
privato, mettendo in discussione, per la prima volta, inviolabilità della proprietà privata, sancita dall'art. 9 dello Statuto Albertino, a favore di un patrimonio che doveva essere conservato e difeso, perché patrimonio nazionale. L'azione di tutela viene potenziata nel 1939 con 1'emanazione delle leggi: n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico, e n. 1497 sulle bellezze naturali.
Gli strumenti utilizzati sono la notifica e gli elenchi. Alla notifica di un importante interesse per i beni di proprietà privata, immobili o mobili per destinazione (affreschi per esempio) segue la trascrizione nei Registri delle
Conservatorie delle ipoteche, con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore. Per le cose mobili notificate, sempre di proprietà privata, l'elenco è conservato presso il Ministero e la Prefettura, disponibile alla visione degli interessati.
Quanto alle misure conservative viene posto il divieto di demolirle, rimuoverle,
modificarle o restaurarle senza preventiva autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali. L'intervento del proprietario pubblico o privato sulla "cosa" può essere previsto solo in casi estremi, al fine di evitare danni notevoli, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, inviando nel più breve tempo, i progetti dei lavori per l'approvazione.
Negli anni della ricostruzione post-bellica e del grande sviluppo economico, riprende il dibattito sulle leggi del 1939, sostanzialmente sanzionatorie, portando alla riaffermazione della specificità dei beni culturali e alla definizione
dei beni di interesse pubblico.
A garanzia di tali interessi risponde la legge del 21 dicembre 1961 n. 1552, che comportando tra l'altro l'imposizione, ma anche la concorrenza (50°l0) o assunzione totale della spesa, da parte dello Stato nella conservazione anche di beni di proprietà privata, ne indica le modalità di fruizione pubblica degli stessi.
Con la legge n. 512 del 2 agosto 1982 viene introdotto un sistema di esenzioni e agevolazioni tributarie, finalizzate a promuovere una attiva partecipazione dei proprietari privati alla conservazione, restauro e apertura al pubblico godimento dei beni culturali.
Alla legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, il decreto Galasso del 21 settembre 1984 ha dato un forte impulso protezionistico. Dopo decenni di inattività e di permissività acuitesi dopo la riforma del 1977, con il palleggio delle competenze tra Stato e Regioni, il sottosegretario ai Beni Culturali Galasso ha inteso porre un freno al degrado paesistico sempre più dilagante, per il mancato ricorso da parte delle Regioni allo strumento del piano paesistico-territoriale (in Italia, a fronte di oltre 8200 strumenti urbanistici, sono stati preparati in tutto solo 10 piani paesistici!).
Con questo provvedimento ne deriva un ampliamento dei poteri delle Regioni, alle quali spetta provvedere a rilasciare gli eventuali nulla-osta per le richieste di concessioni edilizie nelle zone vincolate, un dovere giuridico ai Sindaci e in via sostitutiva anche alle Regioni di ordinare l'inibizione e la sospensione di qualsiasi lavoro in contrasto con i detti vincoli e con quelli preesistenti.
Il dibattito sui beni culturali, codificato in articoli di legge, ha messo in rilievo la consapevolezza che ogni testimonianza storica deve essere conservata e trasmessa nella sua integrità per lo sviluppo civile della collettività per la più completa valorizzazione dell'individuo.
Riferimenti legislativi:
1) Legge del 1° giugno 1939, n. 1089 "Sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico".
2) Legge del 26 giugno 1939, n. 1947 "Sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche .
3) Legge del 21-12-1961, n. 1552 "Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico".
4) D.P.R. 23 luglio 1977, n. 616 "Trasferimento e delega alle Regioni della competenza in materia di protezione delle bellezze naturali".
5) Legge del 2-8-1982, n. 512 "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale".
6) Decreto Galasso del 21-9-1984 - D.L. 27-6-1985 - "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale".
7) Legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione del D.L. 27-6-1985.
Umberto Chianese